Studio Prevenzione incendi

Prevenzione incendi: verifiche e certificazioni SCIA_VVF

La prevenzione incendi secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi. Lo studio dispone di tecnici specializzati in detta disciplina iscritti agli Albi dei professionisti antincendio e in possesso delle qualifiche richieste per le asseverazioni certificate (SCIA_VVF) richieste dal DM. 151/2011.

I requisiti che deve possedere il professionista antincendio

I requisiti che deve possedere il professionista antincendio sono la laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o il Diploma in materie scientifiche ed essere iscritto ad un albo professionale.

L’articolo 1 del Decreto del 7 agosto 2012, stabilisce che il professionista antincendio è il “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.” Si tratta di una figura che deve aver partecipato ai corsi di formazione specifici e deve aver superato l’esame finale ai sensi del D. Lgs. 139 del 2006, a seguito del quale può essere iscritto in un elenco speciale redatto dal Ministero degli Interni e può quindi firmare la specifica documentazione sulla sicurezza antincendio.

Ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 n.15, poi modificato dal Decreto 7/6/2016, che ne ha riformulato il comma 1 dell’art. 7, il professionista antincendio, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, ogni cinque anni deve effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per una durata complessiva di almeno quaranta ore. In caso contrario la sua iscrizione viene sospesa fino all’avvenuto adempimento dell’obbligo.

 

LE NOSTRE COMPETENZE

Siamo in grado di poter firmare tutte le certificazioni che accompagnano la SCIA, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139 del 2006, comma 4.

Il D.M. 07/08/2012 stabilisce che il professionista può predisporre pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Può inoltre preparare l’asseverazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio, elaborare le istanze di deroga, redigere i progetti sviluppati con la Fire Safety Engineering, ed elaborare il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Semplificazione delle Normative Antincendio: L'evoluzione delle Procedure di Prevenzione Incendi

Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano ha presentato il prosieguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 che ha trasferito parte dei controlli antincendio,ex ante,dai Vigili del Fuoco ai professionisti esperti antincendio, consentendo di impiegare più efficacemente le risorse nelle verifiche, ex post, successive all’avvio dell’esercizio.Il progetto prevede la semplificazione del corpo normativo relativo all’antincendio,messo a punto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed è finalizzato allo snellimento delle norme e delle procedure antincendio.

Il processo di semplificazione prosegue con l’ammodernamento dei principi regolatori, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.



La nuova normativa e le procedure per la prevenzione incendi e in particolare l’arrivo della cosi detta Scia, segnano un vero e proprio cambio epocale per l’Italia, responsabilizzano sempre più i professionisti, ma con tempi certi, migliorano l’opera di controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco, il tutto per meglio venire incontro alle esigenze del mercato.
La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività.
Il D.P.R. 151/2011 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e per la prima volta in Italia, è stato adottato il principio di proporzionalità pertanto gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.
E’ strutturato in tredici articoli, contenenti le procedure relative ai vari procedimenti di prevenzione incendi: presentazione ed esame dei progetti, visite tecniche, approvazione di deroghe a specifiche normative, e due allegati, il primo contenente le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed il secondo che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale, ai fini dell’applicazione delle tariffe connesse ai servizi di prevenzione incendi resi dal CNVVF, in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale appropriato.
Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Fino all’adozione del decreto ministeriale, che sarà emanato dal Ministero dell’Interno per garantire l’uniformità delle procedure, saranno applicate le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi.
Cambiano le modalità per la richiesta del parere di conformità, infatti con il nuovo regolamento, detto obbligo, permane solo per enti e privati responsabili delle attività ricomprese nell’allegato I, in categoria B o C.
I titolari di dette attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
I titolari di attività ricadenti in categoria A non devono più chiedere l’esame del progetto, potendo quindi avviare la costruzione dell’opera, una volta ottenute le relative autorizzazioni alla realizzazione della stessa da parte degli organi competenti senza il parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Dopo la costruzione per concludere gli adempimenti è necessario presentare una SCIA. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia una ricevuta.
Successivamente alla presentazione della SCIA verranno avviati i controlli di prevenzione incendi che, per le attività in categoria A e B, saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni, mentre, per le attività di categoria C il controllo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, è previsto in maniera sistematica.
Al termine del sopralluogo il Comando provinciale rilascerà, a richiesta dell’interessato, copia del verbale della visita tecnica per le attività A e B e,
solamente per le attività C, in caso di esito positivo del controllo, il CPI entro quindici giorni dalla visita.
Di seguito si vuole rappresentare le principali novità e le istruzioni per l’uso della nuova procedura.
Il nuovo Regolamento semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

1. Categoria “A”, attività a basso rischio.
Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
2. Categoria “B”, attività a medio rischio.
Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
3. Categoria “C”, attività a elevato rischio.
Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnicogestionale.

Schema delle procedure:
A. Categoria “A”
a. L’imprenditore inizia i lavori;
b. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio;
c. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
d. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

B. Categoria “B”
a. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere; b. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità
dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
c. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
d. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

C. Categoria “C
a. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto.
b. entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere;
c. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio;
d. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
e. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

ALTRE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO

Tra le novità del Regolamento
1. Prevenzione incendi online
Il progetto consente all’utente:
• di inviare per via telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione tecnica;
• di consultare online lo stato della pratica;
• di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
• di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, quali la prenotazione online di appuntamenti con i funzionari VVF, la compilazione guidata della relazione tecnica per le attività più diffuse e la pre compilazione delle sezioni dei modelli inerenti i dati anagrafici, recuperati in automatico dal registro camerale.
2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli
È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia

LA SCIA ANTINCENDIO
La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni.
Inoltre, la perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest’ultimo non deve più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento.
4. NOF – nulla osta di fattibilità
I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità.

Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.
Gli aspetti dell’opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all’esame del Comando provinciale VVF e sui quali, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:
• ubicazione;
• comunicazioni e separazioni;
• accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso;
• caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, isolamento);
• resistenza al fuoco;
• reazioni al fuoco;
• compartimentazione;
• vie di esodo;
• sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
• aree e impianti a rischio specifico;
• impianti elettrici di sicurezza;
• illuminazione di sicurezza;
• mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
• impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.
Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte del titolare dell’attività.
5. Verifiche in corso d’opera
I titolari di attività soggette alla normativa e particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell’opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi.
Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall’avvio.

TABELLA DI SINTESI :LE MODIFICHE INTERVENUTE
In seguito all’entrata in vigore del DPR 151/2011 sono:
mutate le attività soggette
· Abrogati D.M. 16/02/1982 (attività soggette) e D.P.R. 689/59 (tabelle A e B)
· Nuova tabella attività Allegato I del D.P.R. 151/2011
· Esclusione dai procedimenti del nuovo regolamento delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8 D.Lgs. 334/99

mutate le procedure
· Abrogato D.P.R. 37/98 (procedure) e D.M. 4/5/98 (contenuto delle istanze e modulistica)
· Modificato D.Lgs. 139/2006 (testo unico VV.F.)
· Modificato D.P.R. 380/2001 (abrogato CPI a vista)
· Nuove procedure del D.P.R. 151/2011 e nuovi dm contenuto delle istanze/modulistica e tariffe

mutati i rinnovi periodici
· Il rinnovo del CPI è stato sostituito da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, con scadenza ogni cinque anni e per dieci anni per le attività n. 6,7,8,64,71,72 e 77 elencate nell’allegato I · È stata eliminata la perizia giurata, sostituita da una dichiarazione del tecnico abilitato sostituiti registro controlli
· È stata eliminata la duplicazione del Registro dei controlli in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Lettera Circolare n. 13061 del 06/10/2011
Chiarimenti applicativi
Prima dell’inizio dell’attività il titolare è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata da atti “tecnico-amministrativi”, comprensivi di:

dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
asseverazione di tecnico abilitato della conformità delle opere alla regola d’artetecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
certificazioni e/o dichiarazioni di conformità degli elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi, impianti e componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Qualora siano presenti contemporaneamente attività di categoria A, B e C, il progetto sottoposto a valutazione dovrà riferirsi solo alle attività B e C, mentre le attività A saranno indicate ai fini della valutazione di eventuali interferenze.
Ai sensi del nuovo regolamento, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma, al pari del verbale della visita tecnica, costituisce solo il risultato del controllo effettuato, e non ha validità temporale.
Inoltre il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti antincendio”.
Il provvedimento precisa che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI trovano ora applicazione a tutte le attività disciplinate dal nuovo regolamento in caso di mancata presentazione della SCIA.
La lettera circolare chiarisce poi alcuni aspetti inerenti i nuovi procedimenti volontari (NOF e verifiche in corso d’opera) i procedimenti nel periodo transitorio, documentazione e modulistica, sistema tariffario.
Per l’iscrizione negli elenchi ministeriali, ai professionisti sono richiesti:
o Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti-pianificatoripaesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati;
o Attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore, con esame finale con esito positivo.
Non è più riconosciuta l’anzianità quale requisito per iscrizione all’Albo professionale.
Una importante novità riguarda i requisiti del professionista per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi ministeriali, infatti viene introdotto l’obbligo di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27/08/2011) per i già iscritti.

D.M. 05 agosto 2011
I NUOVI REQUISITI PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO
Il Decreto Ministeriale introduce le nuove procedure ed i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno.

ASSEVERAZIONI DI SCIA ANTINCENDIO
Tra le attività professionali svolte da Brescia Acustica Energia,sita in Brescia in via Galileo Galilei,26 – BS è IL SERVIZIO di valutazione  DEL RISCHIO INCENDIO e di fornire le ASSEVERAZIONI CERTIFICATE dato che l’arch. ing. Mauro Lanciano, titolare dello studio, è “Professionista antincendio” specializzato ed iscritto all’Albo Speciale dei Tecnici Specializzati istituito presso il Ministero dell’Interno (ex lege 818/84 aggionata dal D.PM. 05.08.2011).

LE NOVITA’ DEL D.P.R. 151 del 1 AGOSTO 2011
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 in materia di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, tale provvedimento, auspicato fortemente da Confartigianato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011è entrato in vigore lo scorso 7 ottobre 2011 .

Di seguito abbiamo realizzato una breve sintesi dei contenuti della norma ed uno specchietto riepilogativo degli obblighi e delle novità inerenti al D.P.R. in oggetto.

Ambito e finalità:
Il provvedimento individua le attività (contenute nell’Allegato I al D.P.R.) soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. e, nel contempo, regolamenta le procedure per le relative verifiche delle condizioni di sicurezza antincendio, sempre di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni).
Esclusioni:
Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, per le quali continua a vigere il disposto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999 (obbligo di redazione del “rapporto di sicurezza”).

Classificazione delle attività delle imprese:
Sono individuati tre distinti gruppi di attività economiche, denominati rispettivamente A, B e C, che tengono conto del settore di attività dell’azienda, dell’esistenza o meno di regole tecniche specifiche in materia antincendio (ovvero di un insieme di questi elementi) nonché della dimensione aziendale; si tiene infine conto della necessità di tutelare l’incolumità pubblica.
La suddetta triplice classificazione delle imprese è ispirata, ad ogni modo, ad un principio di proporzionalità, che si traduce in una disciplina differenziata e progressiva in termini di oneri adempimentali, tecnici ed amministrativi.
Valutazione dei progetti:
La novità più cospicua del provvedimento consiste sicuramente nel fatto che gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti sono stati graduati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare significativi rischi per la pubblica incolumità non vi è alcun obbligo di ottenere l’approvazione d’uno specifico progetto.

Categoria A
I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla “segnalazione certificata di inizio attività”, la SCIA e, per le attività di competenza dello “sportello unico”, ricadono nel “procedimento automatizzato” di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010. Tale asseverazione viene rilasciata da PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

Categorie B e C
Per le categorie di maggior rischio, B e C
, invece, è necessario richiedere l’esame del progetto da parte di PROFESSIONISTA ANTINCENDIO  tramite apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Quest’ultimo, che può chiedere un’integrazione della documentazione entro 30 giorni, si pronuncia tassativamente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e controlli di prevenzione: Attività gruppi A e B
L’istanza per l’ottenimento del CPI (art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 139/2006) viene presentata prima dell’avvio dell’attività dell’impresa per mezzo di SCIA, cui va allegata apposita documentazione che dovrà essere individuata dal Ministero dell’Interno con apposito decreto, non ancora emanato (art. 2, comma 7) in attesa del quale è previsto (art. 11) che si applichino le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998 ad oggi in vigore.
Il provvedimento differenzia, quindi, le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi.
Per le attività di cui alle categorie A e B essi avvengono, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Se la situazione è conforme il Comando dei VV.F. competente non rilascia alcun provvedimento. Entro lo stesso termine, nel caso di anomalie ovvero di carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, il Comando competente per territorio emana un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività all’impresa, salvo che la stessa, ove ciò sia tecnicamente possibile, provveda entro 45 giorni a conformarsi alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione antincendio.

Attività gruppo C
Stanti le intrinseche caratteristiche di maggiore pericolosità per la pubblica incolumità delle attività ricadenti nel gruppo C, invece, in quest’ipotesi il Comando competente effettua sempre il controllo entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza, tramite visite tecniche.
Sempre entro lo stesso termine, nel caso di anomalie, il Comando adotta un provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività all’impresa, salvo che la stessa, ove ciò sia tecnicamente possibile, provveda entro 45 giorni a conformarsi alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione antincendio.
Nel caso, invece, di esito positivo delle visite tecniche il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dalla visita stessa.

Obbligo di ripresentazione dell’istanza:
Vi è obbligo di presentazione dell’istanza nei seguenti casi:

  1. Nell’ipotesi di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’impresa interessata di avviare nuovamente le procedure previste ricorre solamente quando vi siano modifiche di lavorazione o nelle strutture, il cambio di destinazione dei locali dell’attività, variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti ovvero, più in generale, quando vi sia una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
  2. Rinnovo periodico della conformità antincendio:

Una positiva semplificazione burocratica la si ritrova nella richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio: il titolare dell’attività deve – ogni 5 anni – presentare una mera dichiarazione al Comando provinciale VV.FF. competente per territorio, comunicando l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza (corredandola di idonea documentazione).
Per talune attività, fra le quali ad esempio ricordiamo in particolare i Centri Elaborazione Dati (CED), sopra i 25 dipendenti la durata della conformità passa a 10 anni.

Ulteriori obblighi dei responsabili delle attività:
Il provvedimento stabilisce, a prescindere dal gruppo d’appartenenza dell’impresa, che il responsabile dell’attività è comunque tenuto ai seguenti obblighi (la cui cadenza temporale è stabilita dal Comando VV.F. competente):

  1. Esecuzione di interventi di manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio (documentata con contrattispecifici);
  2.  Esecuzione di controlli e verifiche sui medesimi, al fine di collaudarne l’efficienza (documentata mediante apposito registro – vedi oltre);
  3. Assicurazione di un’adeguata informazione antincendio connessa con la specifica attività, in particolare sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso d’incendio e su quelle da adottare in caso d’emergenza.

Delle suddetta attività il Datore di lavoro deve provvedere a redigere – e mantenere aggiornato – un apposito registro, reso disponibile nel caso di controlli dei VV.F. competenti.

Disciplina delle deroghe:
E’ ammessa la possibilità di deroghe alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sia quelle ricomprese nell’Allegato I al decreto sia quelle al di fuori di tale lista, laddove le attività stesse non consentano un’oggettiva integrale osservanza delle regole tecniche: in quest’ipotesi è necessario presentare apposita istanza di deroga.
Le modalità non sono state – tuttavia – ancora definite, ma verranno stabilite con apposito decreto ministeriale (art. 2, comma 7).
Competente alla ricezione dell’istanza è il Comando provinciale ma l’esame del merito è demandato al Comando regionale dei VV.F. competente per territorio, che si pronuncia entro 60 giorni.
Verifiche in corso d’opera e nulla osta di fattibilità:
Al fine di valutare con il Comando VV.F. competente la corretta impostazione ed esecuzione di opere ed attività in materia antincendio, il Decreto prevede la possibilità di richiedere verifiche tecniche da eseguirsi in corso di realizzazione dell’opera.Inoltre, per le attività che presentano maggiori rischi per la pubblica incolumità (gruppi B e C), vi è la possibilità chiedere al Comando VV.F. competente un esame preliminaredel progetto ed il rilascio di un apposito nulla osta di fattibilità.
Periodo transitorio:
Il decreto in oggetto entra in vigore dopo l’ordinaria vacatio legis, il prossimo 7 ottobre 2011: necessita tuttavia, come sopra anticipato, di un ulteriore Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisca le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare.
Nelle more dell’emanazione del richiamato nuovo Decreto, quindi, si applicano integralmente – ai suddetti fini di istanza – i contenuti del Decreto Ministero dell’Interno 4 maggio 1998 (G.U. n. 104/1998). Sarà naturalmente cura dello scrivente Settore fornire tempestive informazioni sui tempi di pubblicazione (e sui contenuti) del D.M. mancante.

Inoltre, si applica il seguente schema di gestione del periodo transitorio:
· Nuove attività (purché esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento): gli adempimenti prescritti dal provvedimento debbono essere svolti entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento.
· Attività esistenti (alla data di entrata in vigore del provvedimento e già munite del Certificato Prevenzione Incendi): alla naturale scadenza del CPI è necessario procedere con gli adempimenti secondo il nuovo schema articolato in funzione dei tre gruppi A, B e C.

Inoltre, per le sole attività per le quali la durata della conformità passa a 10 anni, vige il seguente schema di rinnovo periodico dell’attestazione:

  • Certificato Prevenzione Incedi una tantum ante 1° gennaio 1988
  • Attestazione da rinnovare entro anni 6 dalla data di entrata in vigore del provvedimento
  • Certificato Prevenzione Incedi rilasciato dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1999
  • Attestazione da rinnovare entro anni 8 dalla data di entrata in vigore del

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