Studio di ingegneria e architettura a Brescia
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto disposto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, deve essere predisposto dal Datore di Lavoro per ciascuna unità produttiva (o in assenza di unità operative, per la sola sede legale) e deve essere uno strumento “partecipato” con altre figure (R.S.P.P (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione),M.C,(medico competente aziendale) R.L.S. (Rappresentante Lavoratori sicurezza).
Il nostro studio è formato da professionisti (RSPP) con esperienza ultra trentennale in grado di svolgere la formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 nonché quella riferita alla formazione dei lavoratori delegati dal datore di lavoro alle funzioni di addetto antincendio.
La legge individua i tipi di attività pericolose : tutte le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro.
Brescia Acustica Energia sita a Brescia in Via Galileo Galilei, 26 svolge da decenni valutazione dei rischi per aziende private e pubbliche (tra queste svolge da anno compiti di valutazione dei rischi e di “aggiornamento” dei D.V.R. e servizi di CONSULENZA per AZIENDE PRIVATE e per ISTITUTO SCOLASTICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI della Provincia di Brescia.
I nostri consulenti e professionisti sono in grado di effettuare analisi e valutazioni in vari ambiti (Ateco 4-5-6-7-8) e poi alla stesura in bozza (per il “datore di lavoro” il D.V.R.
Puntiamo a D.V.R. (con allegati specifici: Rischio chimico, Rischio radon, Rischio rumore, Rischio stress-correlato, Rischio biologico) con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, attraverso particolari FORMAT ed utilizzando SOFTWARE specifici particolarmente aggiornati.
Dal 1 luglio 2013 tutti i datori di lavoro di imprese in cui operi almeno 1 (un) addetto (indipendentemente dalla tua tipologia contrattuale e dalla forma di compenso), purchè distinto dal “datore di lavoro” e fino a 10 lavoratori possono predisporre una semplice autocertificazione in alternativa al più completo DVR.
Tuttavia, dal 01/06/2013 tutti i “datori di lavoro” di aziende private o pubbliche con un numero di lavoratori fino a 10 (dieci) devono possedere e redigere il DVR, redatto secondo i dettami di legge: nelle imprese fino a 50 lavoratori che non rientrano tra quelle considerate pericolose, il Datore di Lavoro può scegliere di ricorrere alle procedure standardizzate (pubblicate con Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) che forniscono una metodologia guidata e semplificata per predisporre il DVR; in alternativa e per ogni altro caso, il Datore di Lavoro può scegliere di ricorrere a qualunque altro metodo scientificamente avvalorato (matrice PxD, FMEA, FMECA, HAZOP, ecc.) che permetta di analizzare i rischi, valutarli, determinare le misure di prevenzione e protezione e stabilire il piano di miglioramento per ridurre ulteriormente e progressivamente i rischi ovvero di tenerli sotto controllo.
Il D.V.R. COSA DEVE CONTENERE ?
La norma prevede una precisa articolazione del documento e precisamente suddiviso nel seguente percorso di analisi:
Il DVR va conservato presso la sede aziendale cui fa riferimento.
E’ un documento mirato e riferito al singolo stabilimento e sede di attività.
Il documento di valutazione dei rischi che redigiamo, in base alle disposizioni, di cui al D.Lgs.81/2008 si articola in piu’ documenti:
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